Agevolazioni Fiscali

Le agevolazioni fiscali per i proprietari dei beni di interesse culturale costituiscono uno strumento indiretto a sostegno della conservazione di tali beni. Sono riservate ai proprietari di beni dichiarati di interesse culturale mediante specifico provvedimento (Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004).
Poiché in materia di agevolazioni fiscali la normativa di riferimento è soggetta a frequenti variazioni, si invita a voler sempre verificare eventuali modifiche sopraggiunte.

 

QUALI SONO:

Agevolazioni fiscali relative all’imposta sul reddito dei fabbricati:
Sono benefici fiscali a favore dei proprietari, riconosciuti in sede di determinazione del reddito dei fabbricati da indicare nella dichiarazione annuale dei redditi, regolamentati dall’articolo 4 del Decreto-Legge n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012.
Esenzioni fiscali per edifici fruibili dal pubblico: tale dispositivo attiene agli immobili interamente adibiti a sede museale, biblioteche, archivi o che sono destinati ad altri scopi culturali.

 

Agevolazioni fiscali relative alle spese a carico del proprietario:
L’art. 15, co. 1, lett. g), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) concede ai soggetti proprietari che possiedono o detengono beni culturali mobili o immobili vincolati e sostengono spese di manutenzione, protezione o restauro dei beni stessi, di usufruire:

• della detrazione fiscale pari al 19% delle spese sostenute, per gli oneri effettivamente rimasti a carico, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;

• di una deduzione dall’imponibile, per gli enti commerciali.
Ai sensi dell’art. 40, co. 9, del Decreto-Legge 201/2011, convertito con Legge 214/2011, la documentazione richiesta per usufruire di tali agevolazioni è sostituita da una Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 445/2000).

La Dichiarazione dovrà essere inoltrata via PEC alla Soprintendenza per le verifiche a campione di cui agli artt. 70 e 71 del D.P.R. 445/2000 e dovrà contenere:

• estremi identificativi della proprietà, dell’immobile e del decreto di tutela nonché delle autorizzazioni ai lavori rilasciate dalla competente Soprintendenza (data e numero di protocollo) a cui si riferiscono le spese oggetto della richiesta di agevolazione fiscale;

• copia di documento di identità valido, in allegato.
La detrazione non spetta in caso di: mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza; mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati; tentata esportazione non autorizzata di beni mobili.
Ai fini della detraibilità dalle imposte dirette, la certificazione del carattere necessario e della congruità delle spese per interventi conservativi sui beni culturali (art. 31, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) deve essere chiesta congiuntamente all’Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali.

 

Agevolazioni fiscali relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali:

Sono agevolazioni sull’aliquota applicabile ai trasferimenti immobiliari dei beni sottoposti alle prescrizioni di tutela, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della conservazione e protezione dei beni.
Qualora già sussista l’accertamento o la dichiarazione di interesse culturale, l’interessato deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del decreto di vincolo, in base alle risultanze dei registri immobiliari; qualora il vincolo non sia stato ancora imposto, deve presentare una attestazione rilasciata dalla Soprintendenza da cui risulti che è in corso la procedura di apposizione del vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta dichiarazione di vincolo.


L’agevolazione fiscale decade: qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima dell’adempimento degli obblighi di conservazione e protezione; nel caso di mutamento di destinazione senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente; nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi.

 

Agevolazioni fiscali relative all’imposta su successioni e donazioni:

Il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) prevede:

• agli articoli 12 e 13, l’esclusione dei beni culturali vincolati dall’attivo ereditario, pertanto per tali beni non sono previste imposte di successione purché il vincolo sia stato perfezionato prima della apertura della successione e siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;

• all’art. 59, l’applicazione di imposta nella misura fissa prevista per l’imposta di registro, per le donazioni di beni culturali vincolati.
In entrambi i casi, deve essere presentata all’Ufficio del Registro l’attestazione rilasciata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente comprovante l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La richiesta della certificazione va inoltrata via PEC alla Soprintendenza.

 

Agevolazioni fiscali relative all’imposta comunale sugli immobili:

L’art. 13, comma 3, del Decreto-Legge 201/2011 (Legge 214/2011) prevede la riduzione al 50% della base imponibile dell’imposta municipale unica (IMU) per i fabbricati dichiarati di interesse culturale con specifico decreto di vincolo diretto.

La richiesta di Certificazione esistenza vincolo e assolvimento obblighi di conservazione e protezione (agevolazioni fiscali sulle imposte di successione e donazione), da inoltrare via PEC, per i soggetti privati, deve essere corredata di due marche da bollo da 16,00 euro, che potranno essere corrisposte anche tramite modello F23 con Codice Tributo 456T per
La Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D P. R. 445/2000 (autocertificazioni) non prevede imposta di bollo.

Ai sensi del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231, la Soprintendenza rilascia tali attestazioni e certificazioni entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.

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