Verifica Interesse Culturale

(art 12 del D.Lgs. 42/2004)
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha introdotto con l’art. 12 il procedimento per la Verifica dell’Interesse Culturale (VIC) dei beni mobili ed immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro. In particolare l’art. 12 prevede che tutti i beni che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sia mobili che immobili, siano sottoposti all’accertamento dell’interesse culturale.
 
Il procedimento di VIC è avviato dall’Ente proprietario, oppure può essere avviato d’ufficio dal Ministero della Cultura. Gli atti amministrativi relativi a tale procedimento sono di competenza del Segretariato Regionale MiC per i beni culturali e paesaggistici e la Soprintendenza territorialmente competente interviene nel procedimento rilasciando il proprio parere di merito. Sul definitivo esito della Verifica dell’Interesse Culturale si pronuncia la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale.

Nelle more dell’esito del procedimento, i beni oggetto di verifica sono sempre soggetti alla disciplina di tutela prevista dalla Parte Seconda del Codice.
Nel caso di verifica con esito negativo le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di tutela e possono essere liberamente alienate. Nel caso di verifica con esito positivo tali cose vengono dichiarate di interesse culturale e rimangono soggette ai disposti dettati dalla Parte Seconda del Codice dei beni culturali D.lgs 42/2004 ss.mm.ii. Per alienare beni appartenenti al demanio culturale è necessario richiedere autorizzazione alla Soprintendenza

La Verifica dell’Interesse Culturale è un obbligo di legge. Tuttavia si rende assolutamente necessario l’avvio del procedimento quando l’Ente proprietario ha necessità di alienare il bene o di sottoporlo a restauri e beneficiare dell’erogazione dei contribuiti previsti dalla leggeo.

Il procedimento di Verifica dell’Interesse Culturale viene avviato accedendo al Sistema Informativo Beni Tutelati, previo accreditamento da parte dell’Ente o dell’Amministrazione procedente. Successivamente alla fase di Registrazione, l’ente proprietario inserisce nella piattaforma digitale del Sistema Informativo Beni Tutelati, in apposita scheda, i dati identificativi e descrittivi del bene (planimetria catastale, relazione storico-artistica, report fotografico) utilizzando la password assegnata. La documentazione è trasmessa on-line al Segretariato Regionale, che inoltra la documentazione alla Soprintendenza per il relativo parere in merito alla sussistenza dell’interesse culturale.
Il Segretariato Regionale, ricevute le istruttorie inviate dalle Soprintendenze, sottopone i singoli casi all’esame della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (CO.RE.PA.CU.). In caso di esito positivo, la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (che si riunisce periodicamente) emana il Provvedimento Dichiarativo che verrà notificato dalla Soprintendenza territorialmente competente all’ente proprietario. In caso di verifica con esito negativo, l’ente proprietario riceve una comunicazione di insussistenza dell’interesse culturale e l’immobile, dopo la sdemanializzazione, è liberamente alienabile ai fini del vigente Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Area Tecnica – Ufficio Tutela

Il procedimento di verifica si conclude entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall’art. 12 co. 10 del D.Lgs. 42/2004. In caso di procedimento avviato dall’Ente proprietario i tempi possono essere ridotti ad 80 giorni, venendo meno la fase delle osservazioni da parte del proprietario.

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