Esercizio della Prelazione
(art. 60-61-62 D.Lgs. 42/2004)
Nell’ambito delle procedure di vendita di beni culturali, il Ministero della Cultura (già Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), su proposta della Soprintendenza territorialmente competente (e in seconda battuta anche gli Enti pubblici territoriali) può esercitare il diritto di prelazione sui beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo valore o prezzo attribuito nella stipula.
I procedimenti in capo agli articoli 60-61-62 sono avviati d’Ufficio quando la Soprintendenza riceve la denuncia dell’atto di trasferimento di un bene culturale.
Area Tecnica – Ufficio Tutela
Tale diritto deve essere esercitato entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di trasferimento di proprietà ovvero entro 180 giorni se essa è presentata tardivamente o risulti incompleta.
Entro tali termini il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente – di solito al notaio che ha stipulato l’atto – e la proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima.
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