Archeologia Preventiva

(art. 28 c.4 Codice dei Beni Culturali e art. 25 del D.Lgs. 50/2016)

La verifica preventiva dell’interesse archeologico è la procedura che consente l’applicazione dell’articolo 28 comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L.vo 42/2004) e prevede, per le opere sottoposte al Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, che le stazioni appaltanti trasmettano al Soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, “copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.” (art.25 D.Lgs 50/2016).

Documentazione

Tale elaborazione deve comprendere la valutazione non soltanto del potenziale archeologico dell’area interessata dal progetto, ma soprattutto gli eventuali elementi di rischio archeologico e del rischio effettivo direttamente connesso all’esecuzione dell’opera stessa (circolare 1/2016 DGA).

Con il modello di Autorizzazione alla consultazione è possibile inoltrare “richiesta di accesso formale all’Archivio Dati territoriali- Archeologia per la Verifica preventiva dell’interesse archeologico” a questo Ufficio.

Professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali (D.M. 244 del 20 maggio 2019)

L’elenco dei professionisti competenti opeo delle qualifiche EQF 8, 7, 6) ed è progressivamente aggiornato. Per il profilo dell’archeologo è presente l’elenco di Operatori abilitati alla verifica preventiva dell’interesse archeologico. Gli elenchi non sono albi professionali e la non iscrizione di un professionista non preclude l’esercizio della professione.

Le fasi di “verifica archeologica preventiva”

La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica, scientificamente diretta dalla Soprintendenza territorialmente competente, con oneri a carico della stazione appaltante.
Le fasi includono:

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.

 

 

Tali indagini dovranno essere realizzate da archeologi professionisti in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2), il cui curriculum dovrà essere comunque preventivamente sottoposto a questo Ufficio, con oneri a capo della committenza.

Esiti della procedura

La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal Soprintendente di settore territorialmente competente, che contiene i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;

b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito. Pertanto sarà necessaria la valutazione di varianti progettuali in funzione della conservazione del complesso archeologico, per il quale si avvierà il procedimento di dichiarazione di interesse archeologico.

 

La procedura di verifica archeologica preventiva è dettagliata nella Circolare…

La trasmissione della documentazione deve essere effettuata direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
La documentazione deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello Trasmissione relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Area Tecnica – Ufficio tutela (Archeologi)

Il Soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente l’avvio della procedura di “verifica preventiva” (c. 8 e seguenti art. 25 del D.Lgs. 50/2016) entro il termine di trenta giornidal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete tale termine è stabilito in sessanta giorni (art. 25 c.3 D.Lgs. 50/2016).

 

In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il Soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative.

 

La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.

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