Archeologia Preventiva

(art. 28 c.4 Codice dei Beni Culturali, art. 41 c.4 e All. I 8 del D.Lgs. 36/2023)

La verifica preventiva dell’interesse archeologico è normata dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 41 comma 4 e Allegato I.8) e disciplinata dalle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022). Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia.

La verifica preventiva dell’interesse archeologico è la procedura che consente l’applicazione dell’articolo 28 comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L.vo 42/2004). Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

Documentazione

Tale elaborazione deve comprendere la valutazione non soltanto del potenziale archeologico dell’area interessata dal progetto, ma soprattutto gli eventuali elementi di rischio archeologico assoluto e relativo, ovvero direttamente connesso all’esecuzione dell’opera stessa.

Con il modello di Autorizzazione alla consultazione è possibile inoltrare “richiesta di accesso formale all’Archivio Dati territoriali- Archeologia per la Verifica preventiva dell’interesse archeologico” a questo Ufficio.

Professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali (D.M. 244 del 20 maggio 2019)

L’elenco dei professionisti competenti opeo delle qualifiche EQF 8, 7, 6) ed è progressivamente aggiornato. Per il profilo dell’archeologo è presente l’elenco di Operatori abilitati alla verifica preventiva dell’interesse archeologico. Gli elenchi non sono albi professionali e la non iscrizione di un professionista non preclude l’esercizio della professione.

Le fasi di “verifica archeologica preventiva”

La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine archeologica, scientificamente diretta dalla Soprintendenza territorialmente competente, con oneri a carico della stazione appaltante.
Le fasi includono:

a) esecuzione di carotaggi;

b) prospezioni geofisiche e geochimiche;

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori.

 

 

Tali indagini dovranno essere realizzate da archeologi professionisti in possesso dei requisiti per l’iscrizione agli Elenchi Nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali nel profilo Archeologo (D.M. 20 maggio 2019, All. 2), il cui curriculum dovrà essere comunque preventivamente sottoposto a questo Ufficio, con oneri a capo della committenza.

Esiti della procedura

La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal Soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni a seconda dei casi, ovvero:

  1. a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela;
  2. b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
  3. c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.

 

La procedura di verifica archeologica preventiva è dettagliata nell’allegato I. 8 del D.Lgs. 36/2023 e nelle Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, approvate con il D.P.C.M. 14 febbraio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.88 del 14 aprile 2022)

La trasmissione della documentazione deve essere effettuata direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
La documentazione deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello Trasmissione relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Area Tecnica – Ufficio tutela (Archeologi)

Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 2, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 7 e seguenti. Il soprintendente comunica l’esito della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine perentorio della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.

I termini di cui al primo e secondo periodo possono essere prorogati per non più di quindici giorni in caso di necessità di approfondimenti istruttori o integrazioni documentali (D.Lgs. 36/2023, All. I 8). 

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