Parere Paesaggistico
(art. 146 c.5 e art. 167 co. 5 del D.Lgs. 42/2004)
L’autorizzazione paesaggistica è il nulla osta che viene rilasciato dalla Regione o dal Comune per interventi da realizzare in aree in cui sia vigente un vincolo paesaggistico. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Ai sensi dell’art. 146 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 la Soprintendenza territorialmente competente, una volta ricevuta l’istanza dal Comune o dalla Regione, si esprime con un Parere Paesaggistico Vincolante, propedeutico al rilascio di autorizzazione da parte dell’Ente competente
Interventi in sanatoria
L’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, a meno dei casi di cui all’articolo 167 comma 4, casi in cui è comunque necessario il parere vincolante della Soprintendenza. Fuori dai casi elencati si applica l’art. 181 del D.Lgs. 42/2004 con ordine di rimessione in pristino.
Il nulla osta deve essere richiesto quando è prevista l’esecuzione di opere che implichino modificazioni del paesaggio tutelato.
Sono aree tutelate:
– le aree comprese nei vincoli cosiddetti Ope Legis, di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 “Aree tutelate per legge”
– le aree perimetrate dai decreti di vincolo di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”
Non sono soggette ad autorizzazione le opere elencate nell’Allegato A del D.P.R. 31 del 2017, mentre sono soggette a procedimento semplificato le opere elencate nell’Allegato B del D.P.R. 31 del 2017.
L’autorizzazione deve essere richiesta direttamente alla Regione o ai comuni sub-delegati dalla Regione, il cui reciproco rapporto è regolamentato dalla •••• “Legge di riferimento”
Il rilascio del nulla-osta è subordinato alla redazione di un progetto completo, corredato di Relazione Paesaggistica.
Area Tecnica – Funzionari di Zona (Architetti)
Il parere paesaggistico viene rilasciato dalla Soprintendenza all’Ente competente entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza nel caso di Autorizzazione Ordinaria (art. 146 co. 5 D.Lgs. 42/2004) e in 20 giorni in caso di Autorizzazione Semplificata (art. 11 co. 5 D.P.R. 31/2017). Nel caso di procedimento ai sensi dell’art. 167 il parere viene reso nel termine di 90 giorni (art. 167 co. 5 D.Lgs. 42/2004), mentre nel caso di parere nell’ambito del procedimento di condono, l’esito è reso in 180 giorni.
- Procedimenti
- Archeologia Preventiva
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