Parere Paesaggistico

(art. 146 c.5 e art. 167 co. 5 del D.Lgs. 42/2004)

L’autorizzazione paesaggistica è il nulla osta che viene rilasciato dalla Regione o dal Comune per interventi da realizzare in aree in cui sia vigente un vincolo paesaggistico. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Ai sensi dell’art. 146 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 la Soprintendenza territorialmente competente, una volta ricevuta l’istanza dal Comune o dalla Regione, si esprime con un Parere Paesaggistico Vincolante, propedeutico al rilascio di autorizzazione da parte dell’Ente competente

 

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

 

Interventi in sanatoria

L’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, a meno dei casi di cui all’articolo 167 comma 4, casi in cui è comunque necessario il parere vincolante della Soprintendenza. Fuori dai casi elencati si applica l’art. 181 del D.Lgs. 42/2004 con ordine di rimessione in pristino.

Il nulla osta deve essere richiesto quando è prevista l’esecuzione di opere che implichino modificazioni del paesaggio tutelato.

Sono aree tutelate:

– le aree comprese nei vincoli cosiddetti Ope Legis, di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 “Aree tutelate per legge

– le aree perimetrate dai decreti di vincolo di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Non sono soggette ad autorizzazione le opere elencate nell’Allegato A del D.P.R. 31 del 2017, mentre sono soggette a procedimento semplificato le opere elencate nell’Allegato B del D.P.R. 31 del 2017.

L’autorizzazione deve essere richiesta direttamente alla Regione o ai comuni sub-delegati dalla Regione, il cui reciproco rapporto è regolamentato dalla •••• “Legge di riferimento”
Il rilascio del nulla-osta è subordinato alla redazione di un progetto completo, corredato di Relazione Paesaggistica.

Area Tecnica – Funzionari di Zona (Architetti)

Il parere paesaggistico viene rilasciato dalla Soprintendenza all’Ente competente entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza nel caso di Autorizzazione Ordinaria (art. 146 co. 5 D.Lgs. 42/2004) e in 20 giorni in caso di Autorizzazione Semplificata (art. 11 co. 5 D.P.R. 31/2017). Nel caso di procedimento ai sensi dell’art. 167 il parere viene reso nel termine di 90 giorni (art. 167 co. 5 D.Lgs. 42/2004), mentre nel caso di parere nell’ambito del procedimento di condono, l’esito è reso in 180 giorni.

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