Interventi sui Beni Culturali

(art. 21 c. 4 del D. Lgs 42/2004)

L’autorizzazione per interventi sui beni culturali è il nulla osta che viene rilasciato dalla Soprintendenza territorialmente competente quando devono essere svolti opere e lavori di qualunque genere su un bene culturale. Il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali è demandato alla Soprintendenza (art. 21, comma 4).

Si intende per bene culturale:

• Un immobile o un’opera mobile di proprietà pubblica la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, di autore non più vivente, per i quali non sia ancora intervenuta la Verifica di Interesse Culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;

• Un immobile o un’opera mobile di proprietà pubblica o privata per cui sia intervenuta la Dichiarazione di Interesse Culturale (DIC), che risultano vincolati con uno specifico decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004;

• Il patrimonio archeologico immobile (aree sottoposte a vincolo cosiddetto “diretto” dal MiC) e mobile (reperti archeologici, collezioni pubbliche e private). Nel caso di “aree a salvaguardia archeologica” perimetrate in vigenti strumenti urbanistici (per es. P.R.G.) e di gestione territoriale, la Soprintendenza si esprime, per quanto di sua competenza, con un parere ai fini di tutela archeologica”

Interventi vietati (art. 20 del D.Lgs n. 42/2004)
Non possono in nessun caso essere autorizzati, in quanto vietati:

• la distruzione;

• il danneggiamento;

• l’uso non compatibile con il carattere storico-artistico del bene oppure tale da recare pregiudizio alla sua conservazione.

La demolizione di beni culturali, anche se con successiva ricostruzione (art. 21, comma 1, lett. a) deve essere autorizzata dal Ministero per il tramite del Segretariato Regionale.

Interventi urgenti (art. 27 del D.Lgs n. 42/2004) In caso di assoluta urgenza (pericolo di crollo, etc.), si può procedere ad effettuare interventi provvisori indispensabili ad evitare danni al bene tutelato (intendendo opere provvisionali di protezione), dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza alla quale devono poi essere inviati i progetti definitivi per l’autorizzazione (art. 27).
 
Interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione I lavori condotti in assenza o in difformità dell’autorizzazione possono essere impediti o sospesi dal Soprintendente e sono punibili ai sensi degli artt. 160 e 169 del D.Lgs. 42/2004.

Il nulla osta deve essere richiesto quando è prevista l’esecuzione di opere per le quali è necessaria una valutazione da parte dell’Amministrazione, ad esempio:

– Interventi di natura edilizia su immobili (manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, opere impiantistiche, ripristino di intonaci e tinteggiature; modifica delle finiture);
-Diagnostica strutturale distruttiva o semi-distruttiva, saggi, scavi;
– Interventi su superfici dipinte e/o decorate;
– Interventi su murature storiche;
– Opere di scavo qualora sussista un vincolo archeologico;

L’autorizzazione deve essere richiesta direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.

Il rilascio del nulla-osta è subordinato alla redazione di un progetto esecutivo completo ed esaustivo da parte di architetto abilitato per i beni immobili e da parte di restauratore abilitato per le opere mobili.

L’istanza deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello di richiesta Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali e degli elaborati progettuali.

Area Tecnica – Funzionari di zona (Archeologi, Architetti, Storici dell’arte/Restauratori)

L’istanza deve essere corredata di due marche da bollo da 16,00 euro, che potranno essere corrisposte anche tramite modello F23 con Codice Tributo 456T.

L’autorizzazione viene rilasciata entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.Lgs. 42/2004.

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