Alienazione del Demanio Culturale

(art. 55 e 55-bis del D.Lgs 42/2004)

L’autorizzazione all’alienazione di beni appartenenti al Demanio Culturale è propedeutica alla vendita del patrimonio tutelato. Viene rilasciato dal Segretariato Regionale su richiesta dell’Ente proprietario o del Legale Rappresentante, che trasmetterà la propria istanza alla Soprintendenza territorialmente competente. La Soprintendenza trasmette il proprio nulla-osta al Segretariato per essere discusso nella Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale.

 

L’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dall’alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi; in particolare viene valutato dall’Amministrazione che la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale destinazione d’uso proposta assicuri l’idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Possono essere impartite prescrizioni nel dispositivo autorizzativo, che devono essere riportate nell’atto di alienazione e trascritte nei registri immobiliari nel caso di immobili.
In caso di diniego il Ministero ha facoltà di indicare destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione, al fine di superare eventuali motivi ostativi all’alienazione.

 

L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è comunque sottoposta a preventiva Autorizzazione nel caso di esecuzione di opere e lavori.

 

Sono beni inalienabili:

– gli immobili e le aree di interesse archeologico;

– gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente;

– le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;

– gli archivi.

– gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d);

– le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 53.

L’autorizzazione è richiesta quando l’Ente proprietario ha necessità di vendere il bene culturale.

La richiesta deve essere trasmessa direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente dall’ente/soggetto proprietario o detentore dei beni che si intendono alienare.

L’istanza deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello di richiesta Autorizzazione all’alienazione.

Area Tecnica – Ufficio Tutela

L’autorizzazione all’alienazione viene rilasciata dal •••••inserire ufficio competente••••• entro massimo 60 giorni dal ricevimento della richiesta, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza, sentita la Regione e, per il suo tramite, gli altri Enti pubblici territoriali interessati.

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