Toponomastica

(Legge 23 giugno 1922, n. 1188; Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473; art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223)

La toponomastica è l’insieme dei nomi di luogo relativi ad un’area geografica amministrativamente delimitata. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico.
Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade, piazze pubbliche e simili senza l’autorizzazione della Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) e sentito il parere della Deputazione di Storia Patria. Salvo specifiche eccezioni, le aree di circolazione non possono essere intitolate a persone decedute da meno di dieci anni.
Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo, deve essere acquisito il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.
Qualora si intenda variare il nome già esistente di una area di circolazione, dovrà essere richiesta autorizzazione alla Prefettura territorialmente competente la quale provvederà ad acquisire il nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e il parere della Deputazione di Storia Patria.

L’autorizzazione deve essere richiesta all’Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) dalla Amministrazione Comunale ogni qualvolta sia necessario attribuire una denominazione a nuove aree di circolazione o si intenda variare il nome già esistente di vie, piazze o altri luoghi pubblici.

L’autorizzazione deve essere richiesta alla Prefettura territorialmente competente, la quale inoltrerà l’istanza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il rilascio del nulla osta o del parere di rispettiva competenza.
L’istanza deve essere trasmessa via PEC.

La Soprintendenza rilascia il parere di competenza entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio del Governo territorialmente competente (Prefettura).

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