Prestito Mostre ed Esposizioni
(articoli 48 e 66 del D.Lgs. 42/2004)
L’autorizzazione al prestito è il nulla osta che il Ministero rilascia quando un bene culturale mobile deve essere temporaneamente esposto presso un luogo diverso da quello di abituale conservazione in occasione di mostre ed esposizioni.
Il provvedimento autorizzativo è regolamentato dagli articoli 48 e 66 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
L’autorizzazione è di norma rilasciata:
• Per le mostre che si svolgono in Italia, dalla Soprintendenza su delega della Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio, salvo casi di particolare rilevanza o delicatezza delle opere, per i quali l’autorizzazione è rilasciata direttamente dalla Direzione Generale, previa verifica della idoneità al prestito curata dalla Soprintendenza.
• Per le mostre che si svolgono all’estero, dalla Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio, previa verifica della idoneità al prestito curata dalla Soprintendenza. Acquisita l’autorizzazione al prestito, dovrà essere richiesto all’Ufficio Esportazione anche l’attestato di circolazione temporanea ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 42/2004.
I beni per i quali è necessaria l’autorizzazione sono:
• Beni e cose mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, di proprietà pubblica, di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per i quali non sia ancora intervenuta la Verifica di interesse culturale (VIC) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004;
• Beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, di proprietà pubblica o privata, di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, per cui sia intervenuta la Dichiarazione di interesse culturale (DIC) ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 42/2004.
• Beni appartenenti a raccolte di musei, gallerie, pinacoteche o altri luoghi espositivi di proprietà pubblica;
• Beni appartenenti a raccolte, collezioni o serie di oggetti di proprietà privata dichiarate di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 42/2004.
L’autorizzazione deve essere richiesta dall’ente/soggetto proprietario o detentore di un bene culturale mobile quando intende spostarlo, anche solo temporaneamente, dal luogo di abituale destinazione e conservazione per collocarlo in altro luogo.
L’autorizzazione deve essere richiesta direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente dall’ente/soggetto proprietario o detentore dei beni che si intendono spostare.
L’istanza deve essere trasmessa via PEC e corredata del modello di richiesta Autorizzazione allo spostamento di beni culturali.
Area Tecnica – Funzionari di zona (Storici dell’arte/Restauratori)
L’istanza deve essere corredata di due marche da bollo da 16,00 euro, che potranno essere corrisposte anche tramite modello F23 con Codice Tributo 456T.
L’autorizzazione viene rilasciata entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza ai sensi del D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231.
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